Costi contabilizzati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Costi contabilizzati

ll D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, all'art. 32 c2 lett. a, prevede la pubblicazione dei costi contabilizzati per ogni servizio erogato.
In attesa dell’adozione di un  sistema di contabilità analitica e  classificazione dei costi , che permetta di  misurare e controllare costi e ricavi in un’ottica di massimizzazione dei risultati economico finanziari, si pubblicano i costi della produzione e del personale, tratti e contabilizzati nel Conto Economico del Bilancio d'Esercizio e ripartiti sulle attività erogate da Arpa Puglia

Costi contabilizzati anno 2020_aggiornati.pdf

Costi contabilizzati anno 2021

Contenuto inserito il 02-11-2021 aggiornato al 31-01-2023
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