Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Accesso civico semplice. (d.lgs. n. 33/2013 – art. 5, comma 1, - D.lgs.n. 97/2016). Il diritto di accesso “semplice” consente a qualunque soggetto interessato, a prescindere dal possesso di un particolare requisito di qualificazione, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di “documenti, informazioni e dati” che sono per legge oggetto di pubblicazione obbligatoria e che l’amministrazione ha omesso di pubblicare ovvero ha pubblicato parzialmente. Sono oggetto di pubblicazione obbligatoria i documenti/dati/informazioni indicati nel Allegato n. 1 della delibera n. 1310 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Al seguente link è disponibile la pagina dedicata del sito istituzionale di ARPA Puglia all’Accesso civico ACCESSO CIVICO.
Per effettuare una richiesta di accesso civico semplice seguire una delle due modalità seguenti:
- Compilare ed inviare il FORM SI URP;
- Scaricare, compilare ed inviare il modulo al responsabile della trasparenza responsabile.trasparenza@arpa.puglia.it